Nel mese di dicembre del 2016 una sentenza del Tar Toscana affermava che la normativa sui daspo deve essere necessariamente applicata in situazioni che abbiano a che fare con le manifestazioni sportive. Venivano così annullati i provvedimenti dei primi colpiti a Pisa per manifestazioni politiche (un’iniziativa di lotta per la casa e un corteo contro la Lega Nord), i quali, proprio al Tar, avevano presentato ricorso contro questa misura che vieta lo stadio a chi manifesta. Come a Pisa anche a Genova i Daspo di Piazza comminati a militanti antifascisti, su indicazione del Tar Toscana, nel mese di giugno venivano sospesi.
Ora l’avvocatura di Stato ha impugnato presso il Consiglio di Stato la sentenza del Tar, insistendo nella interpretazine secondo la quale le manifestazioni sportive non sarebbero affatto necessarie, essendo sufficiente una semplice denuncia per determinati reati a consentire l’applicazione del daspo. La sentenza del Tar, al contrario, sosteneva che la normativa, per essere costituzionalmente legittima, doveva essere interpretata nel senso della necessità delle manifestazioni sportive per autorizzare l’applicazione del provvedimento.
Un braccio di ferro tra Consiglio di Stato e Tar, inusuale se non inedito, che segnala la contraddizione lampante che riguarda questa misura assurda nei confronti della quale diverse iniziative di contestazione hanno accompagnato la campagna per il ricorso e il ritiro delle diffide. Il 31 agosto ci sarà l’udienza nella quale il Consiglio di Stato deciderà quale posizione prendere.